La valutazione (P.O.F.15/16)

    LA VALUTAZIONE

Indice degli argomenti:

 


VALUTAZIONE DEL PROCESSO INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO

«La valutazione dell’apprendimento degli alunni è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente» come riconosce il Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione (DPR 122 del 22 giugno 2009) e come ribadisce la Circolare ministeriale 94 del 18 ottobre 2011.

Finalità della valutazione degli apprendimenti

La valutazione del processo insegnamento-apprendimento si propone di:

  • individuare i livelli di apprendimento degli studenti in relazione agli obiettivi e alle finalità disciplinari fissate dalla programmazione;
  • evidenziare carenze e aree di difficoltà, che richiedono interventi di rinforzo;
  • verificare e migliorare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento;
  • attivare capacità di autovalutazione da parte degli studenti e orientare a scelte autonome e consapevoli;
  • far emergere potenzialità e attitudini da coltivare.

Prove di verifica e loro pianificazione

In tutte le discipline, anche in quelle che prevedono la sola valutazione orale o pratica, si può fare ricorso a diverse tipologie di verifica scritta ed orale (non meno di due per quadrimestre), volte ad evidenziare i livelli di profitto e ad avviare gli studenti ad una più oggettiva valutazione dello studio personale. Per rendere trasparente l’intero processo valutativo, le tipologie delle verifiche adottate, i relativi parametri di valutazione e il peso di ciascuna tipologia di verifica ai fini della valutazione sommativa di quadrimestre sono dettagliatamente esplicitate nella programmazione dei singoli docenti. Le verifiche di laboratorio nel Liceo Scientifico delle scienze applicate contribuiscono alla valutazione sommativa di fine anno, in conformità con l’importanza assegnata alle attività di laboratorio nei nuovi programmi dei Licei. Per consentire una preparazione seria ed adeguata da parte degli studenti, i Consigli di classe concordano di non effettuare di norma più di tre prove alla settimana che comportino una valutazione per l’intera classe, e non più di una al giorno. Tali prove, che nelle prime tre classi sono finalizzate soprattutto ad una valutazione dell’acquisizione delle competenze disciplinari di base, tendono progressivamente, in Quarta e in Quinta, a conformarsi alle prove dell’esame di Stato e ai test di accesso all’Università (prove strutturate e semistrutturate, elaborazioni saggistiche e sviluppo di problemi complessi). 

Momenti di valutazione

Scandiscono l’anno scolastico i seguenti momenti di valutazione:

  • monitoraggio intermedio a metà di ciascun quadrimestre (rispettivamente fine novembre per il primo quadrimestre e fine marzo per il secondo quadrimestre) con comunicazione scritta alle famiglie degli studenti che evidenziano profitto insufficiente e/o metodo di studio inadeguato ed eventuale attivazione di strategie di recupero;
  • valutazione sommativa di fine primo quadrimestre (seconda metà di gennaio) con elaborazione del piano degli interventi di recupero;
  • valutazione sommativa di fine secondo quadrimestre (scrutinio di fine anno): determina il giudizio di promozione, o di sospensione del giudizio o di non promozione;
  • valutazione integrativa di settembre: il Consiglio di classe valuta i risultati conseguiti dagli studenti nelle prove integrative, formula il giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Alla fine del primo Biennio viene rilasciata, a rischiesta dello studente interessato, la certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età è rilasciata d’ufficio.


VALUTAZIONE SOMMATIVA DI FINE ANNO

Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai Consigli di classe che, presieduti dal Dirigente scolastico, analizzano il livello di preparazione raggiunto dai singoli alunni e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale e operativo.

A tal fine si considerano:

  • la situazione di partenza;
  • l'andamento nel tempo del livello di preparazione e di partecipazione dello studente, monitorato nella quotidiana azione didattica, anche al di fuori degli specifici momenti di verifica;
  • gli esiti di un congruo numero di verifiche effettuate durante l'ultimo quadrimestre (le differenti tipologie di verifiche concorrono in modo diverso a definire il voto finale);
  • l'esito delle verifiche di eventuali corsi di recupero effettuati durante l'anno.

Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Tali criteri e modalità ispirano la sottostante tabella per la valutazione sommativa.

ORIENTAMENTI PER UNA VALUTAZIONE SOMMATIVA CONDIVISA

Conoscenze Abilità Competenze Voto/Giudizio

Conoscenza completa, organica e approfondita dei contenuti, del lessico e dei metodi delle varie discipline. 

Capacità di problematizzare le conoscenze, condurre ricerche autonome, usare procedure logiche e strategie argomentative. Uso brillante e creativo dei diversi linguaggi.

Originalità e creatività nell'individuazione di strategie risolutive di problemi e nella riflessione critica sulle diverse forme del sapere.

10

ECCELLENTE

Conoscenza sicura, ampia e approfondita dei contenuti, del lessico specifico e dei metodi delle varie discipline. 

Capacità di cogliere lo spessore teorico delle tematiche affrontate, di sintetizzare e rielaborare personalmente i contenuti. Espressione rigorosa ed efficace. Capacità di valutare criticamente, sulla base della propria esperienza e cultura, i contenuti e individuare le procedure più adeguate alle varie situazioni. 

9

OTTIMO

Conoscenza sicura e talora approfondita dei contenuti, del lessico specifico e dei metodi delle varie discipline. 

Capacità di applicare autonomamente le conoscenze in ambiti diversi e complessi. Espressione chiara e appropriata. Capacità di cogliere relazioni interdisciplinari, risolvere problemi nuovi, sfruttare la potenzialità delle tecnologie.

8

BUONO

Conoscenza ordinata dei contenuti disciplinari e del lessico specifico. 

Capacità di analizzare le conoscenze, esprimere opinioni lineari con linguaggio corretto ed appropriato. Capacità di confrontare e collegare situazioni reali e contenuti culturali non troppo complessi.

7

DISCRETO 

Conoscenza ordinata, talvolta mnemonica, dei contenuti fondamentali e del lessico specifico delle discipline. 

Capacità di comprendere testi, analizzare problemi e orientarsi nell'applicazione di procedure studiate. Capacità di orientarsi nell'analisi di informazioni e situazioni reali, anche con la necessità di una guida.

6

SUFFICIENTE 

Conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti, anche fondamentali, delle discipline.  

Capacità insufficiente di comprendere testi e analizzare problemi. Espressione non sempre corretta e comprensibile.  Difficoltà nell'applicare le conoscenze in situazioni e ambiti non noti.

5

INSUFFICIENTE

Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti fondanti le discipline. 

Difficoltà nel comprendere testi, analizzare problemi ed esprimersi in modo corretto e comprensibile. Nessuna capacità di applicare conoscenze in ambiti e situazioni non noti.

4

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

Mancata conoscenza dei contenuti fondanti le discipline. 

Inadeguate abilità analitiche ed espressive. Nessuna capacità di applicare conoscenze.

3

TOTALMENTE INADEGUATO

Assenza delle più elementari conoscenze disciplinari.

Abilità di comprensione, analisi ed espressione del tutto inadeguate.  Nessuna capacità di applicare conoscenze.

2

PREPARAZIONE NULLA

Va precisato inoltre, che ai fini della validità dell’anno scolastico, si richiede di norma la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, come indicato dal comma 7 dell’art. 14 del DPR 122 del 22 giugno 2009.

Le decisioni che i Consigli di classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumeranno in caso di profitto insufficiente si ispirano ai seguenti orientamenti, maturati dai docenti in seguito a una riflessione comune condotta sulla base della normativa vigente (con particolare attenzione alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007).

L’insufficienza grave in una o più discipline comporta:

  1. la non ammissione alla classe successiva qualora le lacune nella preparazione risultino così gravi e/o il disimpegno così manifesto
    da indurre il Consiglio di classe a non riconoscere allo studente la possibilità di colmare le lacune con il recupero estivo in modo da
    seguire con profitto il programma dell’anno successivo;
  2. il rinvio della formulazione del giudizio finale qualora in presenza di un quadro generale di profitto sufficiente il Consiglio di classe
    ritenga che l’alunno sia in grado di colmare le lacune prima dell'inizio del successivo anno scolastico.

L’insufficienza non grave in una o più discipline determina:

  1. il rinvio della formulazione del giudizio finale qualora il Consiglio di classe riconosca allo studente le attitudini e la determinazione
    necessarie per il conseguimento, prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, degli obiettivi formativi e disciplinari risultati
    carenti;
  2. la non ammissione alla classe successiva qualora il numero delle insufficienze sia elevato e l’alunno non abbia dimostrato impegno
    e volontà tali da rendere possibile il recupero delle lacune prima del successivo anno scolastico.

Alla fine del primo Biennio viene rilasciata, a richiesta dello studente interessato, la certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età è rilasciata d’ufficio.

A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono una valutazione sufficiente in ogni disciplina.


VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Dall’anno scolastico 2008-2009, come prevede il D.L. 1 settembre 2008, n. 137, la valutazione sui comportamenti degli studenti (voto di condotta), attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente (media) e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
Il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e il Regolamento sulla valutazione degli studenti del 28 maggio 2009 precisano finalità, caratteristiche e criteri per l’attribuzione del voto in comportamento che vengono di seguito sintetizzati.

  1. Finalità:
    1. accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
    2. verificare la capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica;
    3. diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri;
    4. attribuire valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10;
    5. rinsaldare il Patto educativo di corresponsabilità attraverso l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie.
  2. Caratteristiche ed effetti:
    1. la valutazione degli studenti è espressa in decimi. Il conseguimento di una valutazione inferiore alla sufficienza, ovvero 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi;
    2. in sede di scrutinio intermedio e finale la valutazione si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa:
    3. concorre unitamente alla valutazione degli apprendimenti alla formazione della media e, nelle classi del Triennio, alla determinazione dei crediti scolastici.
  3. Criteri e modalità applicative:
    1. ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di Classe tiene conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno;
    2. la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico;
    3. tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve ri­spon­dere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Con­si­glio di Classe tiene in debita considerazione i progressi e i mi­glioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno scolastico: pertanto una singola ammonizione verbale o scritta non condiziona in modo vincolante l’attribuzione del voto di comportamento.
  4. Criteri e indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente:
    1. la valutazione insufficiente deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti nonché il Regolamento di Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni che comportino l’allontamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
    2. l’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10 in sede di scrutinio finale, presuppone che il Con­siglio abbia accertato che lo studente, successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e con­creti cambiamenti nel suo percorso di crescita e maturazione.


ORIENTAMENTO PER UNA VALUTAZIONE CONDIVISA DEL COMPORTAMENTO

VOTO 4 5 6 7 8 9 10
ATTENZIONE assente assente alterna accettabile ma alterna adeguata complessivamente elevata elevata
PRESENZA ALLE LEZIONI molto discontinua e molto irregolare molto discontinua e molto irregolare discontinua e irregolare poco assidua regolare puntuale e assidua assidua e regolare
IMPEGNO E RISPETTO DELLE CONSEGNE assente episodico molto superficiale non sempre continuo e regolare regolare costante e regolare sistematico, costante e responsabile
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA assente assente alterna accettabile positiva attiva molto attiva
CAPACITÀ DI INTERAGIRE ALL'INTERNO DEL GRUPPO CLASSE RISPETTANDO LE DIVERSE OPINIONI assente assente discontinua accettabile abbastanza attiva attiva molto attiva
COLLABORAZIONE AL PROCESSO FORMATIVO assente assente sufficiente accettabile consapevole consapevole consapevole e proficua
ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO E SOLIDALE VERSO I COMPAGNI assente assente assente scarso accettabile positivo molto positivo
CORRETTEZZA, RISPETTO DELLE REGOLE E DELLA ORDINATA CONVIVENZA non accettabile non accettabile non del tutto accettabile accettabile accettabile apprezzabile lodevole
MANCANZE reati di particolare gravità violazioni delle leggi e del regolamento1 violazioni delle leggi e del regolamento1 scorrettezze      
SANZIONI   allontanamento dalle lezioni per oltre 15 gg. allontanamento dalle lezioni fino a15 gg.  ammonizioni verbali e/o annotazioni individuali sul registro2      

1 Per quanto riguarda le violazioni e le sanzioni si rimanda al Regolamento Disciplinare.

2 La «nota di classe» sul registro può comportare sanzioni decise dal Consiglio di Classe per l'intera classe.


 SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.

La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando l’esito relativo a tutte le discipline, le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dell’insufficienza che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto), le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

Non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva o, in caso di esito negativo, la non ammissione. Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di Credito scolastico. Pur restando l’attribuzione del punteggio di credito a discrezione del Consiglio di Classe, si prevede l’attribuzione del punteggio minimo della fascia agli studenti ammessi alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio finale.


CREDITI

Nello scrutinio finale di ciascuno degli anni del triennio, agli studenti promossi il Consiglio di Classe attribuisce un apposito punteggio denominato Credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’esame di Stato. Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso e considera:

  • il profitto (vd. media dei voti);
  • l’assiduità della frequenza scolastica;
  • l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo che comporti un voto di condotta non inferiore a 9/10;
  • l’impegno nella partecipazione individuale alle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola per un totale di almeno dieci
    ore. Tale partecipazione non comporta automaticamente l’attribuzione del punteggio superiore del credito relativo alla fascia della
    media dei voti in mancanza degli elementi sopra elencati;
  • eventuali Crediti formativi debitamente documentati o certificati, attestanti competenze coerenti con il corso di studi acquisite attraverso
    percorsi extrascolastici (Conservatorio, Certificazioni linguistiche, Patente informatica, attività sportiva a livello nazionale).

La media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartiene lo studente. Entro ciascuna fascia è previsto per legge un punteggio minimo ed un punteggio massimo: le variabili comportamentalisu elencate e i Crediti formativi permettono, a discrezione del Consiglio di Classe, di incrementare il punteggio, pur restando entro la fascia di rendimento.

A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 è stata introdotta la seguente tabella, che si applica a partire dagli studenti delle classi Terze.

TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO

MEDIA DEI VOTI Classe III Classe IV Classe V
6 3 - 4 3 - 4 4 - 5
6 < M <= 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6
7 < M <= 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7
8 < M <= 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8
9 < M <= 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9


NOTA - «M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla
classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento  della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti»
(D.M. n. 99, 16 dicembre 2009).

Frequenza e assenze

A partire dall’anno scolastico 2010-2011 è entrato in vigore il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, c. 7, che recita: «A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almenno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusio­ne dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».

Deroghe al limite massimo delle ore di assenza consentite

Come previsto dalla circolare n° 20 prot. n° 1483 del 4 marzo 2011  («Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009»), il Collegio dei Docenti con apposita delibera (Verbale n° 56 del 3 settembre 2012, delib. 5, pp. 218-219) ha approvato le seguenti deroghe:

  1. Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato medico; malattia, documentata con certificato medico.
  2. Donazione di sangue.
  3. Adesione a Confessione religiosa.
  4. Testimonianza in tribunale o procedimenti giudiziari.
  5. Altro motivo, considerato dal Consiglio di Classe rilevante, purché debitamente motivato ed eventualmente documentato (lutto, gravi patologie in famiglia, particolari situazioni familiari, ecc.).
  6. Partecipazione ad attività formative, culturali e/o sportive riconosciute di particolare valore dal Consiglio di Classe (le attività sportive devono essere svolte da Associazioni dotate di specifico riconoscimento da parte del CONI).

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero, nel corso dell’anno scolastico, ha tre tempi fondamentali d’attuazione:

I quadrimestre

Dopo il Consiglio di classe dedicato al controllo intermedio del processo di insegnamento-apprendimento, si decide o di riprogrammare il lavoro dell’intera classe o di istituire i primi interventi di sostegno. Accanto alla tipologia del corso di recupero si possono attivare gli sportelli, specifici interventi destinati ad alunni che presentino un profitto insufficiente.

II quadrimestre

Dopo il primo scrutino si individuano gli alunni con difficoltà non superate e si predispongono interventi didattico-educativi di recupero in genere non inferiori a quindici ore per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.

Periodo estivo

La scuola organizza attività svolte da docenti interni o da soggetti esterni volte ad agevolare il percorso di recupero di ciascuno studente. In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del Debito formativo.

N.B. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.

La sola frequenza delle attività di recupero non garantisce il superamento della sospensione di giudizio.

INDICAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO (D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007, O.M. n. 92 del 5 novembre 2007) APPROVATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Criteri didattico-metodologico

  1. È possibile attivare in ogni momento dell’anno – compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie – corsi di sostegno in orario aggiuntivo, sportelli per supporto allo studio individualizzato, codocenze, corsi per favorire il passaggio di indirizzo, corsi di lingua italiana per stranieri, tutti di un numero di ore corrispondente al bisogno individuato dal Consiglio di classe.
  2. Vengono organizzati almeno due momenti di recupero in orario aggiuntivo, di norma di durata non inferiore alle 10-15 ore ognuno  (a discrezione del Consiglio di classe) con obbligo di verifica finale documentabile, il primo dopo gli scrutini del primo quadrimestre (febbraio-aprile), il secondo nel periodo estivo (luglio-agosto).
  3. Vengono individuate sulla base degli esiti degli scorsi anni scolastici le discipline nelle quali gli studenti del nostro Istituto mostrano particolare debolezza e si privilegiano quelle che presentano valutazione scritta e orale. Per queste discipline dovranno essere organizzati corsi di recupero, fermo restando che potranno essere organizzati interventi di recupero anche per altre discipline qualora si ritenga necessario, su indicazione dei Consigli di classe, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie.
  4. Orari e periodi di effettuazione dei corsi di recupero saranno determinati in modo da favorire la partecipazione degli studenti, in ogni caso nella prima fase (febbraio-aprile) dopo l’orario scolastico.

Criteri per la composizione dei gruppi di studenti

  1. Il Consiglio di classe individuerà gli studenti che necessitano di interventi di recupero (potendo anche stabilire che uno studente possa autonomamente superare le difficoltà senza la necessità di frequentare corsi di recupero).
  2. Si costituiranno gruppi di studenti il più possibile omogenei per livello di classe e indirizzo di studi, secondo questa progressione:
    • gruppi della stessa classe (con un minimo, di norma, di 3 alunni);
    • gruppi per classi parallele dello stesso indirizzo (con un massimo, di norma, di 10 alunni);
    • gruppi per classi parallele (con un massimo, di norma, di 10 alunni);
    • gruppi definiti dal coordinatore di Dipartimento della disciplina interessata insieme alla Funzione Strumentale Sostegno ai Docenti (FS2).

Criteri per l’assegnazione dei docenti

I corsi verranno assegnati ai docenti disponibili che più conoscono gli alunni. Nell’ordine:

  • docenti della classe;
  • docenti della classe con il gruppo più numeroso nel caso di gruppi composti da alunni di più classi; 
  • docenti che insegnano nel medesimo indirizzo;
  • docenti della scuola che si rendano disponibili;
  • docenti esterni.

Docenti a cui affidare il coordinamento delle attività

Quando il Consiglio di classe lo ritiene necessario, si può richiedere un contributo organizzativo al responsabile del Dipartimento disciplinare che collaborerà con la Funzione Strumentale Sostegno ai Docenti (FS2) nella formazione dei gruppi e nell’individuazione degli insegnanti disponibili a seguire i corsi di recupero dove mancassero quelli delle classi interessate.

Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini intermedi

Il Consiglio in presenza di una valutazione insufficiente:

  1. definisce se lo studente è in grado di superare da solo la difficoltà, se gli è sufficiente avvalersi di attività di sostegno anche nella forma dello sportello o se deve partecipare ad un corso di recupero; 
  2. compila il modulo predisposto relativo alle carenze e al tipo di esercizio richiesto per ogni disciplina;
  3. decide se organizzare un corso di recupero per classe (di norma dieci alunni) o affidare l’alunno ad un corso di recupero organizzato dall’Istituto;
  4. in un apposito modulo da far pervenire alla FS2 indica:
    • l’attivazione di un corso di recupero di classe;
    • la disponibilità a tenerlo dell’insegnante della classe;
    • l’eventuale disponibilità dell’insegnante che terrà il corso di accogliere studenti di altre classi.

Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini finali

  1. Si seguono i criteri per la valutazione sommativa di fine anno (vedi p. 25). 
  2. Il Consiglio in presenza di una valutazione insufficiente:
    1. stabilisce se lo studente è in grado di superare da solo la difficoltà, o se deve partecipare ad un corso di recupero;
    2. compila il modulo predisposto relativo alle carenze e al tipo di esercizio richiesto per ogni disciplina;
    3. decide se organizzare un corso di recupero per classe (di norma dieci alunni) o affidare l’alunno ad un corso di recupero organizzato dall’Istituto;
    4. in un apposito modulo da far pervenire alla Dirigenza indica:
      –  l’attivazione di un corso di recupero di classe;
      –  la eventuale disponibilità dell’insegnante che terrà il corso di accogliere studenti di altre classi.

Calendario delle operazioni di verifica

  1. Alla fine del corso di recupero che si svolge dopo lo scrutinio del primo quadrimestre l’insegnante che ha svolto il corso dà comunicazione al proprio Consiglio di classe o agli insegnanti degli alunni di classi non proprie che hanno partecipato al corso (tramite la compilazione di un apposito modulo) del lavoro svolto e della partecipazione degli alunni.
  2. Il Consiglio di classe nello scrutinio intermedio definisce tempi e modalità delle verifiche (documentabili) che attestano il superamento o la permanenza della difficoltà dopo il primo corso di recupero.
  3. Le verifiche finali si terranno a conclusione dei corsi estivi indicativamente nella prima settimana di settembre, in ogni caso prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Criteri di qualità per individuare i docenti esterni e/o i soggetti esterni

Si emana un bando aperto ai docenti (anche in quiescenza) e si dà la precedenza a:

  1. anzianità di servizio nell’Istituto;
  2. a parità di anni, anzianità nella graduatoria specifica e nell’indirizzo di studio del corso da attivare;
  3. esaurita la graduatoria del bando si attinge alle graduatorie di Istituto.

 


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