VALUTAZIONE SOMMATIVA DI FINE ANNO
Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai Consigli di classe che, presieduti dal Dirigente scolastico, analizzano il livello di preparazione raggiunto dai singoli alunni e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale, operativo, considerando i risultati delle verifiche e insieme elementi quali: situazione di partenza, assiduità della frequenza, qualità della partecipazione e dell’impegno.
Le decisioni che i Consigli di classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumeranno in caso di profitto insufficiente si ispirano ai seguenti orientamenti, maturati dai docenti in seguito a una riflessione comune condotta sulla base della normativa vigente (con particolareattenzione alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale n. 42 del22 maggio 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007).
L’insufficienza grave in una o più discipline comporta:
L’insufficienza non grave in una o più discipline determina:
Alla fine del primo Biennio viene rilasciata, a richiesta dello studente interessato, la certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età è rilasciata d’ufficio.
A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono una valutazione sufficiente in ogni disciplina.
Valutazione del comportamento
Dall’anno scolastico 2008-2009, come prevede il D.L. n. 137 del 1º settembre 2008, la valutazione sui comportamenti degli studenti (voto di condotta), attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente (media) e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo di ciclo.
Il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e il Regolamento sulla valutazione degli studenti del 28 maggio 2009 precisano finalità, caratteristiche e criteri per l’attribuzione del voto in comportamento che vengono di seguito sintetizzati.
Sospensione di giudizio
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando l’esito relativo a tutte le discipline, le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dell’insufficienza che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto), le modalità e i tempi delle relative verifiche.
Non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva o, in caso di esito negativo, la non ammissione. Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di Credito scolastico. Pur restando l’attribuzione del punteggio di credito a discrezione del Consiglio di Classe, si prevede l’attribuzione del punteggio minimo della fascia agli studenti ammessi alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio finale.
Crediti
Nello scrutinio finale di ciascuno degli anni del triennio, agli studenti promossi il Consiglio di Classe attribuisce un apposito punteggio denominato Credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’esame di Stato. Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso e considera:
La media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartiene lo studente. Entro ciascuna fascia è previsto per legge un punteggio minimo ed un punteggio massimo: le variabili comportamentali su elencate e i Crediti formativi permettono, a discrezione del Consiglio di Classe, di incrementare il punteggio, pur restando entro la fascia di rendimento.
TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI VOTI | Classe III | Classe IV | Classe V |
---|---|---|---|
6 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 |
6 < M <= 7 | 4 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 |
7 < M <= 8 | 5 - 6 | 5 - 6 | 6 - 7 |
8 < M <= 9 | 6 - 7 | 6 - 7 | 7 - 8 |
9 < M <= 10 | 7 - 8 | 7 - 8 | 8 - 9 |
Frequenza e assenze
A partire dall’anno scolastico 2010¬2011 è entrato in vigore il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, c. 7, che recita: «A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almenno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».
Deroghe al limite massimo delle ore di assenza consentite
Come previsto dalla circolare n° 20 prot. n° 1483 del 4 marzo 2011 («Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009»), il Collegio dei Docenti con apposita delibera (Verbale n° 56 del 3 settembre 2012, delib. 5, pp. 218-219) ha approvato le seguenti deroghe:
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