LA VALUTAZIONE |
Indice degli argomenti:
VALUTAZIONE DEL PROCESSO INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO
«La valutazione dell’apprendimento degli alunni è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente» come riconosce il Regolamento di coordinamento delle norme vigenti per la valutazione (DPR 122 del 22 giugno 2009) e come ribadisce la Circolare ministeriale 94 del 18 ottobre 2011.
Finalità della valutazione degli apprendimenti
La valutazione del processo insegnamento-apprendimento si propone di:
Prove di verifica e loro pianificazione
In tutte le discipline, anche in quelle che prevedono la sola valutazione orale o pratica, si può fare ricorso a diverse tipologie di verifica scritta ed orale (non meno di due per quadrimestre), volte ad evidenziare i livelli di profitto e ad avviare gli studenti ad una più consapevole autovalutazione dello studio personale. Per rendere trasparente l’intero processo valutativo, le tipologie delle verifiche adottate, i relativi parametri di valutazione e il peso di ciascuna tipologia di verifica ai fini della valutazione sommativa di quadrimestre sono dettagliatamente esplicitate nella programmazione dei singoli docenti. La valutazione delle prove scritte viene comunicata, di norma, entro venti giorni dallo svolgimento della prova stessa, in ogni caso sempre prima dell'effettuazione della prova successiva. Le verifiche di laboratorio nel Liceo Scientifico delle scienze applicate contribuiscono alla valutazione sommativa di fine anno, in conformità con l’importanza assegnata alle attività di laboratorio nei nuovi programmi dei Licei. Per consentire una preparazione seria ed adeguata da parte degli studenti, i Consigli di classe concordano di non effettuare di norma più di tre prove alla settimana che comportino una valutazione per l’intera classe, e non più di una al giorno. Tali prove, che nelle classi del primo Biennio sono finalizzate soprattutto ad una valutazione dell’acquisizione delle competenze disciplinari di base, tendono progressivamente, nelle classi del secondo Biennio, a conformarsi alle prove dell’esame di Stato e ai test di accesso all’Università (prove strutturate e semistrutturate, elaborazioni saggistiche e sviluppo di problemi complessi).
In ottemperanza alla C.M. n. 89 del 18 ottobre 2012, che riconosce alle scuole la facoltà di deliberare l'opportunità di formulare negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti in ciascuna disciplina mediante un voto unico, il Collegio Docenti del Liceo "Righi", in data 23 ottobre 2014, ha deliberato che le discipline di Italiano, Latino, Lingue straniere, Matematica adotteranno nello scrutinio intermedio due voti (scritto e orale) mentre le rimanenti discipline esprimeranno un voto unico.
Momenti di valutazione
Scandiscono l’anno scolastico i seguenti momenti di valutazione:
Alla fine del primo Biennio viene rilasciata, a rischiesta dello studente interessato, la certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età è rilasciata d’ufficio.
VALUTAZIONE SOMMATIVA DI FINE ANNO
Lo scrutinio di fine anno costituisce un atto valutativo complesso affidato ai Consigli di classe che, presieduti dal Dirigente scolastico, analizzano il livello di preparazione raggiunto dai singoli alunni e le competenze acquisite sul piano cognitivo, relazionale e operativo.
A tal fine si considerano:
Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Tali criteri e modalità ispirano la sottostante tabella per la valutazione sommativa.
ORIENTAMENTI PER UNA VALUTAZIONE SOMMATIVA CONDIVISA
Conoscenze | Abilità | Competenze | Voto/Giudizio |
---|---|---|---|
Conoscenza completa, organica e approfondita dei contenuti, del lessico e dei metodi delle varie discipline. |
Capacità di problematizzare le conoscenze, condurre ricerche autonome, usare procedure logiche e strategie argomentative. Uso brillante e creativo dei diversi linguaggi. |
Originalità e creatività nell'individuazione di strategie risolutive di problemi e nella riflessione critica sulle diverse forme del sapere. |
10 ECCELLENTE |
Conoscenza sicura, ampia e approfondita dei contenuti, del lessico specifico e dei metodi delle varie discipline. |
Capacità di cogliere lo spessore teorico delle tematiche affrontate, di sintetizzare e rielaborare personalmente i contenuti. Espressione rigorosa ed efficace. | Capacità di valutare criticamente, sulla base della propria esperienza e cultura, i contenuti e individuare le procedure più adeguate alle varie situazioni. |
9 OTTIMO |
Conoscenza sicura e talora approfondita dei contenuti, del lessico specifico e dei metodi delle varie discipline. |
Capacità di applicare autonomamente le conoscenze in ambiti diversi e complessi. Espressione chiara ed appropriata. | Capacità di cogliere relazioni interdisciplinari, risolvere problemi nuovi, sfruttare la potenzialità delle tecnologie. |
8 BUONO |
Conoscenza chiara dei contenuti disciplinari e del lessico specifico. |
Capacità di analizzare le conoscenze, sostenere e motivare opinioni. Espressione corretta ed appropriata. | Capacità di confrontare, riorganizzare e collegare contenuti culturali e situazioni reali, non troppo complesse. |
7 DISCRETO |
Conoscenza ordinata, talora mnemonica, dei contenuti fondamentali e del lessico specifico delle discipline. |
Capacità di comprendere testi, analizzare problemi e orientarsi nell'applicazione di procedure studiate. | Capacità di orientarsi nell'analisi di informazioni e situazioni reali, a volte con la necessità di una guida. |
6 SUFFICIENTE |
Conoscenza superficiale e frammentaria dei contenuti, anche fondamentali, delle discipline. |
Capacità insufficiente di comprendere testi e analizzare problemi. Espressione non sempre corretta e comprensibile. | Difficoltà nell'applicare le conoscenze in situazioni e ambiti non noti. |
5 INSUFFICIENTE |
Conoscenza gravemente lacunosa dei contenuti fondanti le discipline. |
Difficoltà nel comprendere testi, analizzare problemi ed esprimersi in modo corretto e comprensibile. | Nessuna capacità di applicare conoscenze in ambiti e situazioni non noti. |
4 GRAVEMENTE INSUFFICIENTE |
Mancata conoscenza dei contenuti fondanti le discipline. |
Inadeguate abilità analitiche ed espressive. | Nessuna capacità di applicare conoscenze. |
3 TOTALMENTE INADEGUATO |
Assenza delle più elementari conoscenze disciplinari. |
Abilità di comprensione, analisi ed espressione del tutto inadeguate. | Nessuna capacità di applicare conoscenze. |
2 PREPARAZIONE NULLA |
Va precisato inoltre, che ai fini della validità dell’anno scolastico, si richiede di norma la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, come indicato dal comma 7 dell’art. 14 del DPR 122 del 22 giugno 2009.
Le decisioni che i Consigli di classe, pur nella loro responsabile autonomia, assumeranno in caso di profitto insufficiente si ispirano ai seguenti orientamenti, maturati dai docenti in seguito a una riflessione comune condotta sulla base della normativa vigente (con particolare attenzione alle disposizioni dettate dal Decreto Ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 e dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007).
L’insufficienza grave in una o più discipline comporta:
L’insufficienza non grave in una o più discipline determina:
Alla fine del primo Biennio viene rilasciata, a richiesta dello studente interessato, la certificazione dei livelli di competenza raggiunti, nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno d’età è rilasciata d’ufficio.
A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato sono valutati positivamente nello scrutinio finale gli alunni che conseguono una valutazione sufficiente in ogni disciplina.
Dall’anno scolastico 2008-2009, come prevede il D.L. 1 settembre 2008, n. 137, la valutazione sui comportamenti degli studenti (voto di condotta), attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente (media) e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.
Il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 e il Regolamento sulla valutazione degli studenti del 28 maggio 2009 precisano finalità, caratteristiche e criteri per l’attribuzione del voto in comportamento che vengono di seguito sintetizzati.
ORIENTAMENTO PER UNA VALUTAZIONE CONDIVISA DEL COMPORTAMENTO
VOTO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTENZIONE | assente | assente | alterna | accettabile ma alterna | in genere adeguata | complessivamente elevata | elevata |
PRESENZA ALLE LEZIONI | molto discontinua e molto irregolare | molto discontinua e molto irregolare | discontinua e irregolare | poco assidua | puntuale e abbastanza assidua | puntuale e assidua | assidua e regolare |
IMPEGNO E RISPETTO DELLE CONSEGNE | assente | episodico | molto superficiale | non sempre continuo e regolare | in genere regolare | costante e regolare | sistematico, costante e responsabile |
PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO E ALLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA | assente | assente | alterna | accettabile | positiva | attiva | molto attiva |
CAPACITÀ DI INTERAGIRE ALL'INTERNO DEL GRUPPO CLASSE RISPETTANDO LE DIVERSE OPINIONI | assente | assente | discontinua | sccettabile | abbastanza attiva | attiva | molto attiva |
COLLABORAZIONE AL PROCESSO FORMATIVO | assente | assente | sufficiente | sufficiente | consapevole | consapevole | consapevole e proficua |
ATTEGGIAMENTO COLLABORATIVO E SOLIDALE VERSO I COMPAGNI | assente | assente | assente | scarso | accettabile | positivo | molto positivo |
CORRETTEZZA, RISPETTO DELLE REGOLE E DELLA ORDINATA CONVIVENZA | non accettabile | non accettabile | non del tutto accettabile | accettabile | accettabile | apprezzabile | lodevole |
MANCANZE | reati di particolare gravità | violazioni al regolamento1 | violazioni | scorrettezze | |||
SANZIONI | allontanamento dalle lezioni per oltre 15 gg. | allontanamento dalle lezioni fino a15 gg. | ripetute ammonizioni verbali e/o annotazioni individuali sul registro2 |
1 Per quanto riguarda le violazioni e le sanzioni si rimanda al Regolamento Disciplinare
2 La «nota di classe» sul registro può comportare sanzioni decise dal Consiglio di Classe per l'intera classe.
Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di Classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale.
La scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando l’esito relativo a tutte le discipline, le specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dell’insufficienza che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico (31 agosto), le modalità e i tempi delle relative verifiche.
Non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procederà alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva o, in caso di esito negativo, la non ammissione. Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di Credito scolastico. Pur restando l’attribuzione del punteggio di credito a discrezione del Consiglio di Classe, si prevede l’attribuzione del punteggio minimo della fascia agli studenti ammessi alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio finale.
Per gli alunni frequentanti la classe quinta che nello scrutinio del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di Classe può predisporre iniziative di sostegno e relative verifiche, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al fine di porre gli studenti predetti nella condizione di conseguire una valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all’esame di Stato.
Nello scrutinio finale di ciascuno degli anni del triennio, agli studenti promossi il Consiglio di Classe attribuisce un apposito punteggio denominato Credito scolastico, valido ai fini del punteggio dell’esame di Stato. Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso e considera:
La media aritmetica dei voti permette di stabilire a quale fascia di rendimento appartiene lo studente. Entro ciascuna fascia è previsto per legge un punteggio minimo ed un punteggio massimo: le variabili comportamentalisu elencate e i Crediti formativi permettono, a discrezione del Consiglio di Classe, di incrementare il punteggio, pur restando entro la fascia di rendimento.
A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 è stata introdotta la seguente tabella, che si applica a partire dagli studenti delle classi Terze.
TABELLA DEL CREDITO SCOLASTICO
MEDIA DEI VOTI | Classe III | Classe IV | Classe V |
---|---|---|---|
6 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 |
6 < M <= 7 | 4 - 5 | 4 - 5 | 5 - 6 |
7 < M <= 8 | 5 - 6 | 5 - 6 | 6 - 7 |
8 < M <= 9 | 6 - 7 | 6 - 7 | 7 - 8 |
9 < M <= 10 | 7 - 8 | 7 - 8 | 8 - 9 |
NOTA - «M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell’ammissione alla
classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti»
(D.M. n. 99, 16 dicembre 2009).
Frequenza e assenze
A partire dall’anno scolastico 2010-2011 è entrato in vigore il DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 14, c. 7, che recita: «A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almenno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo».
Deroghe al limite massimo delle ore di assenza consentite
Come previsto dalla circolare n° 20 prot. n° 1483 del 4 marzo 2011 («Validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado – artt. 2 e 14 DPR 122/2009»), il Collegio dei Docenti con apposita delibera (Verbale n° 56 del 3 settembre 2012, delib. 5, pp. 218-219) ha approvato le seguenti deroghe:
Il recupero, nel corso dell’anno scolastico, ha tre tempi fondamentali d’attuazione:
I quadrimestre
Dopo il Consiglio di classe dedicato al controllo intermedio del processo di insegnamento-apprendimento, si decide o di riprogrammare il lavoro dell’intera classe o di istituire i primi interventi di sostegno. Accanto alla tipologia del corso di recupero si possono attivare gli sportelli, specifici interventi destinati ad alunni che presentino un profitto insufficiente.
II quadrimestre
Dopo il primo scrutino si individuano gli alunni con difficoltà non superate e si predispongono interventi didattico-educativi di recupero in genere non inferiori a quindici ore per gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate. Al termine di tali attività saranno effettuate, da parte dei docenti delle discipline della classe di appartenenza, verifiche intermedie di cui si dà comunicazione alle famiglie.
Periodo estivo
La scuola organizza attività svolte da docenti interni o da soggetti esterni volte ad agevolare il percorso di recupero di ciascuno studente. In tutti i casi i Consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini del saldo del Debito formativo.
N.B. Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalle scuole, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche.
La sola frequenza delle attività di recupero non garantisce il superamento della sospensione di giudizio.
INDICAZIONI DEL COLLEGIO DOCENTI IN MERITO ALL’ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO (D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007, O.M. n. 92 del 5 novembre 2007) APPROVATE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Criteri didattico-metodologico
Criteri per la composizione dei gruppi di studenti
Criteri per l’assegnazione dei docenti
I corsi verranno assegnati ai docenti disponibili che più conoscono gli alunni. Nell’ordine:
Docenti a cui affidare il coordinamento delle attività
Quando il Consiglio di classe lo ritiene necessario, si può richiedere un contributo organizzativo al responsabile del Dipartimento disciplinare che collaborerà con la Funzione Strumentale Sostegno ai Docenti (FS2) nella formazione dei gruppi e nell’individuazione degli insegnanti disponibili a seguire i corsi di recupero dove mancassero quelli delle classi interessate.
Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini intermedi
Il Consiglio in presenza di una valutazione insufficiente:
Criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini finali
Calendario delle operazioni di verifica
Criteri di qualità per individuare i docenti esterni e/o i soggetti esterni
Si emana un bando aperto ai docenti (anche in quiescenza) e si dà la precedenza a:
Visualizzazioni: 6174 | |
Top news: No | Primo piano: No |